Il diritto di seguito

Il diritto di seguito è una forma di diritto d’autore inalienabile e irrinunciabile spettante all’artista, o ad i suoi eredi, per 70 anni dalla morte dell’artista, che permette di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera, nelle transazioni in qualunque maniera effettuate che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte come le case d’aste, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

Il diritto di seguito nasce con la legge comunitaria 2005 (l. 18.4.05 n. 62), che ha enucleato i criteri per il recepimento della Direttiva Europea 84/2001/CE, alla quale ha fatto seguito il Dlgs. 13/02/2006 n. 118 che ma modificato gli artt. 144 e seguenti della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941).
Tali disposizioni prevedono:

a) il diritto degli autori di opere d’arte e manoscritti e dei loro eredi (sino a 70 anni dalla morte) ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera (calcolato a scaglioni dal 4% allo 0,25% sull’importo netto della vendita);

b) che le transazioni oggetto del diritto siano effettuate per il tramite di professionisti del mercato dell’arte (vengono pertanto escluse le transazioni fra privati);

c) il compenso è a carico del venditore; i professionisti incaricati alla vendita devono trattenere tale compenso e versarlo alla SIAE, essendo solidalmente responsabili verso l’autore per tale adempimento;

d) ciascuna transazione deve essere comunicata alla SIAE da parte dei professionisti venditori, acquirenti o intermediari, i quali verseranno il compenso entro novanta giorni dalla data della vendita;

e) la SIAE e le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilano sull’operato dei professionisti al fine di accertare la corretta corresponsione dei compensi derivanti dalle vendite.

f) il diritto si applica a tutte le transazioni effettuate dai professionisti del mercato dell’arte che superino i 3.000 euro; il diritto di seguito non può in ogni caso superare l’importo massimo di 12.500 euro.

 

tratto da: Prof. Avv. Fabrizio Lemme, in “Il Giornale dell’Arte”, dicembre 2008.

 

 

 

 

 

A chi spetta il pagamento dei diritti all’artista?

L’obbligo del pagamento è per legge posto in capo al venditore sia egli un privato o un operatore professionista del mercato dell’arte, ma gli obblighi di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita tale importo, di denunciare la vendita e di versare il compenso a un ente gestore che lo trasferirà all’artista sono a carico esclusivo del professionista del mercato, intervenuto a qualsiasi titolo.

Open chat
1
Come possiamo aiutarti?